premesso che le mappe catastali possono essere sbagliate, quando costruii casa mia dovetti far rettificare la mappa, era sbagliata di 6 metri, e che il catasto italiano non è probatorio, se il tuo edificio è stato costruito prima dell' introduzione nei regolamenti comunali della distanza di 5 m dai confini (costruzione con distanze da codice civile, la distanza di 10 m tra le pareti finestrate è stata introdotta con l'art 9 del D.M. 1444/1968) puoi seguire questa procedura.
1) Fai fare un rilievo asseverato della tua proprietà, con calcolo della superficie.
2) Nell'atto dichiari di vendere, nello stato di fatto e di diritto, il lotto rappresentato nel rilievo asseverato e nel descrivere le coerenze sul lato del condominio citi il muro della rampa.
3) Dichiari che il lotto ha la superficie reale determinata dal rilievo asseverato di x mq e una superficie catastale di y mq
Poi visto che il condominio è stato edificato successivamente all'immobile che stai vendendo sono cavoli dei proprietari del condominio, la distanza dei 5 metri dai confini è stata istituita con i piani regolatori e i relativi regolamenti , prima si doveva rispettare il codice civile, che prevedeva una distanza minima tra gli edifici di 3 m.
Con le regole urbanistiche attuali, e nel 1985 era già cosi) normalmente si deve tenere una distanza minima dai confini di 5 metri e una distanza minima tra gli edifici di 10 metri. Chi arriva dopo si deve adeguare , se hai costruito a 1.5 m dal confine perché il codice civile te lo consentiva, che costruisce adesso si deve tenere comunque a 10 metri.
qui trovi più dettagli
https://www.studiosdl.it/distanze-dai-c ... re%20il%20Attualmente a complicare le cose ci si sono messe pure le leggi sugli isolamenti termici che per le ristrutturazioni, restauri e manutenzioni straordinarie prevede delle deroghe alle distanze minime e a mio avviso creeranno notevoli problemi in futuro.
https://espertocasaclima.com/2020/07/27 ... nergetico/@ Davide Resca
Articolo 881 del Codice Civile
Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.