È' obbligatorio fornire le istruzioni in italiano per i prodotti venduti nel nostro paese come riportato dalla direttiva macchine?
Nell'Art. 1.7.4 dell’Allegato 1 della Direttiva Macchine troviamo indicati i principi da applicare nella redazione e traduzione dei manuali di istruzione delle macchine: • Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità; il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali traduzioni apponendovi la dicitura "Istruzioni originali”. • Qualora non esistano "Istruzioni originali" nella e nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione devono fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali". • Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare solo l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. • In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
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