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 Oggetto del messaggio: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 11:44 
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CAPO OFFICINA
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Ciao a tutti ,
mi serve una info " certa ", senza tenere conto del buon senso , ma che sia citabile con numeri di rif ecc ecc e se siete a conoscenza di precedenti, e/o di leggi che possano confermare quanto ho letto sul web.
Dal mio balcone esce un tubo di raccolta delle acque meteoriche che si innesta in una grondaietta verticale che serve anche il balcone sottostante.
All'innesto nel balcone si è verificata una perdita di acqua che goccia sul balcone sottostante ( ovviamente si vede solo con il bel tempo e con il caldo perchè raccoglie anche l'acqua di condensa di un condizionatore, mentre quando piove ... è tutto bagnato e non si vede nulla :mrgreen: )

Comunque, l'amministratore del condominio, dopo che abbiamo segnalato la perdita , mi ha detto che tocca a me ripararla perchè il balcone è mio. Ora , l'articolo 1117 del cc si esprime in modo piuttosto chiaro in merito alle parti comuni del condominio però, la giurisprudenza ha orientamenti diversi e volevo sapere se quello che ho trovato poteva essere assunto come attribuzione degli oneri di riparazione.
Ripararlo non sarebbe neanche un grosso problema, ma siccome l'amministratore è un tipo simpatico come "un riccio nelle mutande" :risatina: ed ha già più volte fatto casino ... a sto giro mi sono un po' rotto le palle e non c'ho tanta voglia di dargliela vinta per quieto vivere... Non mi ha neanche contattato e ha incaricato uno studio tecnico di mandarmi una mail :roll:
ora io ho risposto con i due articoli che ho appena citato poi vediamo che mi risponde ... era per questo motivo che volevo essere sicuro di procedere ...

copio e incollo due articoli
grazie a tutti

****************PRIMO ARTICOLO*************************************

L’articolo 1117 del c.c. divide le parti comuni di un edificio condominiale (e non parla se i condomini sono due o venti), in tre gruppi, ed esattamente:
1) Il suolo su cui sorge l’edificio; le fondazioni; i muri maestri o portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili; ed in generale tutte quelle parti dell’edificio necessarie all’uso comune.
2) I locali: per la portineria, e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi, e per altri simili servizi in comune.
3) Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso ed al godimento comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas , per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili) fino al punto di diramazione degli impianti, ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

***********SECONDO ARTICOLO *************************************

Gli elementi costitutivi del balcone
Strutturalmente i balconi si compongono di una pluralità di elementi aventi diverse funzioni: piano di calpestio, soletta, frontalino, sottobalcone. Tali elementi assolvono una duplice funzione: costituiscono da un lato una proiezione dell'appartamento cui accedono e dall'altro parte integrante e strutturale della facciata, svolgendo la funzione di elemento decorativo ed estetico dello stabile nel suo complesso.
Secondo i recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti, oggi i balconi di proprietà esclusiva si considerano come proiezione della proprietà individuale per quanto attiene la possibilità di affaccio e di utilizzazione esclusiva, mentre tendono a considerarli come parti comuni in relazione alla loro stretta inerenza alla facciata, della quale sono componenti essenziali.

Sulla base di duplice funzione individuale e collettiva dei balconi viene, pertanto, ricondotto il regime di riparto delle relative spese di manutenzione.
Il regime delle spese
In generale, competono al proprietario dell'unità immobiliare dalla quale si accede al balcone, le spese relative al piano di calpestio o alla parte interna dei parapetti del balcone mentre, invece, gravano sul condominio le spese necessarie al fine di garantire e salvaguardare l'armonia estetica della facciata ossia tutte quelle spese che concernono gli elementi esterni dei balconi, che ineriscono alla facciata, concorrendo insieme ad essa a conferire allo stabile quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell'edificio.
Devono, pertanto, essere considerate di competenza del condominio le spese relative alle parti che,
pur essendo ricomprese nella proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono tuttavia strettamente connesse con le facciate del fabbricato, in quanto collegate a queste ultime, sotto il profilo tecnico, da un inscindibile rapporto di funzionalità e complementarità.

La funzione del canaletto gocciolatoio
Sulla base dei criteri indicati, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha condannato il condominio ad eseguire tutte le opere afferenti il ripristino dei frontalini e del canaletto gocciolatoio, in quanto a seguito di una perizia effettuata, si è accertato la responsabilità del condominio ed ha accolto il ricorso del proprietario del balcone che aveva subito dei danni a causa dalle continue infiltrazioni d'acqua dovute all'assenza del canaletto-gocciolatoio. È Il condominio che deve provvedere alle spese di manutenzione degli elementi esterni dei balconi.

Per cui il danno provocato ai proprietari degli appartamenti coinvolti va risarcito dal condominio.
Il principio espresso dal giudice partenopeo si rifà ad un caso analizzato dalla Corte Suprema che aveva confermato la decisione del merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni ai suddetti manufatti, "frontalini" di marmo, con riguardo alla esclusiva loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonché all'utilizzazione come "gocciolatoi" (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1990,n. 7831).

Grazie per la pazienza ...

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 12:13 
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non ti posso aiutare, ma tifo per l’amministratore :lld:

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 12:16 
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Ciao ciao...... Alessandro


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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 12:32 
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Consiglio da vecchio sindacalista :

Crea una perdita anche in altri punti così estendi il problema agli altri condomini . . . :risatina: :risatina:

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 13:49 
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Onorino e rokko ... state tifando la parte sbagliata ... :mrgreen:

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 14:10 
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Avide,sono stato per anni consigliere in diversi condomini (almeno 3) in quel di Milano e per una parte della mia carriera Real Estate & Facilities MGR South Europe mi conosci e sai che non parlo avanvera.
Fossi io consigliere/amministratore, non ci sarebbe discussione ti farei riparare il canale di scolo perche' concordo sulla analisi della proprieta' vs. vincoli.
Tuttavia come sai nei condomini spesso prevale la volonta di rompere gli zebedei ad oltranza,per motivi che esulano dal diritto ma entrano di diritto nei testi di psichiatria .
Non dimenticare che tra le prime cause di infarto in Italia si annovera l'"assemblea condominiale" ,da una statistica del 2003 circa ma credo tuttora valida.
Siccome non vorrei perderti per cosi vile causa, suggerirei di pressionare l'amministratore come hai fatto con una bella raccomandata, vedere che risponde eventualmente ponderare una controrisposta poi valutare, se proprio ritieni di voler spendere tempo e quattrini cercati l'avvocato piu' litigioso e bastardo di Bologna altrimenti valuta tu.

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 14:31 
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"Fossi io consigliere/amministratore, non ci sarebbe discussione ti farei riparare il canale di scolo perche' concordo sulla analisi della proprieta' vs. vincoli."

Ma sbaglieresti ... :roll:
Il mio canale di scolo va benissimo. E' l'intersezione con la grondaia che perde all'esterno ... sporcando la facciata del balcone considerata bene comune ...

Poi sai com'è ?! ero già pronto ed imbragato per fare un cordolino di silicone intorno al tubo ... ma il nostro caro amministratore ha pensato bene di farmi incazzare ....cosa che mi succede molto raramente, ... ma se proprio uno mi ci tira per i capelli ... ne resterà uno solo ... :risatina:

1) Sentenza Corte di Cassazione n. 6624 del 30 aprile 2012
Le uniche parti dei balconi aggettanti considerati beni comuni sono i rivestimenti e le decorazioni della parte frontale e della parte inferiore. Questi infatti sono considerati elementi integranti della facciata condominiale poiché abbelliscono l’edificio e apportano una miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condominiale.

2) La Suprema Corte di Cassazione, in un recentissimo pronunciamento, Sentenza n°30071 pubblicata dalla Seconda Sezione in data 14 dicembre 2017, riferendosi ai parapetti dei balconi aggettanti con funzione ornamentale li ha qualificati come beni comuni rientranti a pieno titolo nelle indicazioni dell’articolo 1117 del Codice Civile.
Così ha letteralmente statuito la Corte: “Per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624)”.

3) Con la sentenza n.5014 del 2018 dell'8.10.2018 la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di elementi esterni di un condominio, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti che svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n.3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6624; Cass. n. 21641/2017).

4) Stesso concetto ribadito da questa sentenza Num. 27083 Anno 2018

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non mi fare il pelosauro a quest'ora di notte..o grondaia o innesto come lo vuoi chiamare "se fossi..." lo farei riparare a cura condominio etc..
il canale di scolo non e' "tuo" se non nell'attribuizione geografica nel senso che arriva dal "tuo" balcone.
Per il resto,vale quanto detto e cortesemente evita di infartare all'assemblea condominiale che dispiacerebbe a molti me per primo.

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otturalo in fondo nel pozzetto poi ci deve pensare il condominio :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:

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MessaggioInviato: mer set 04, 2019 15:15 
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per otturarlo ci infili gli attributi dell amministratore

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Iscritto il: sab giu 21, 2014 19:08
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Località: Aprilia LT
tifo per Avide, "morte agli amministratori di condominio" (ovviamente figurata), sono tutti opportunisti e mangiapane a tradimento, e comunque se la perdita non è dovuta allo scarico del tuo tubo ma all'intersezione dello scarico con il tubo di discesa, che è condominiale allora alla guerra :frusta: :frusta: :frusta: :frusta:

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 Oggetto del messaggio: Re: Info condominio c'è qualche amministratore sul forum ?
MessaggioInviato: mer set 04, 2019 19:57 
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Località: Como
Soprattutto levati "il riccio nelle mutande " che fa male... :rotfl:


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